rispettivamente “di informazione” e “dei Giornalisti”
La sentenza della cassazione mette in riga chi vuole mantenere o creare una zona di esclusività favorevole ai giornalisti nell’ambito dell’informazione (si veda il caso di cui ho scritto precedentemente). Questa volta le parole sono chiare: i siti internet e i blog non devono registrarsi come testate giornalistiche, se non vogliono accedere al finanziamento pubblico all’editoria.
Sembra quasi ovvio nel 2012, ma non lo è per niente. Finché la legge non sarà messa al passo delle nuove tecnologie e dell’evoluzione che queste provocano nella società, potremmo ancora avere casi in cui a chi scrive un trafiletto sul calcio su un sito di amici, magari dando puntuali aggiornamenti via Twitter, venga contestato l’abuso di professione giornalistica.
Secondo me, più che legiferare, bisognerebbe de-legiferare in materia di stampa e informazione, mantenendo solo la normativa su questioni tecniche-tecnologiche. E sarebbe ora di eliminare il finanziamento pubblico all’editoria privata e commerciale.
FNSI – Assostampa FVG
Per i notiziari web e per i blog diffusi su internet non c’è alcun obbligo di registrazione al Tribunale come testata giornalistica: ciò è necessario solo se intendono chiedere il finanziamento pubblico previsto dalla legge sull’editoria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza di assoluzione del giornalista e saggista Carlo Ruta, autore di un blog che era stato condannato per il reato di stampa clandestina. Il punto è chiarito dalla motivazione della sentenza, appena pubblicata. Nel 2008 e poi nel 2011, in appello, la condanna di Ruta aveva suscitato apprensione e proteste nel mondo del web. La questione è stata ora chiarita in senso generale, perché la sentenza con la quale la III Sezione penale della Corte di Cassazione , il 10 maggio 2012, ha assolto con formula piena «il fatto non sussiste» il saggista Carlo Ruta, farà giurisprudenza. Questi i punti essenziali. La Corte ha definito il blog «Accadde in Sicilia» un «giornale telematico di informazione civile» e ha aggiunto che esso «non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 (Legge sulla stampa, ndr), in quanto per esserlo dovrebbero esserci i seguenti requisiti: «un’attività di riproduzione tipografica; la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività». Carlo Ruta ha sottolineato il valore generale della sentenza che, a suo avviso, «susciterà sconcerto negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che ne sfuggano le implicazioni e il valore democratico che spero si traducano in una legge». L’avvocato Giuseppe Arnone, che ha assistito Ruta, ha commentato: «Questa sentenza, motivata con chiarezza ed essenzialità, è un fatto di portata straordinaria. Abbiamo ottenuto un risultato enorme per la libertà d’informazione, che è un cardine della democrazia. Ora siamo più liberi e internet è riconosciuto come strumento fondamentale per un esercizio maturo dei diritti d’informazione e di espressione».